INFORMAZIONI SULLA
PROCEDURA DEI RECLAMI

Il contraente, l’assicurato, il beneficiario, il danneggiato o altro avente diritto hanno la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa di assicurazione.

Qualora il reclamo sia inoltrato all’intermediario, può essere inviato con le seguenti modalità:

Il reclamo verrà trattato e gestito dall’apposita funzione aziendale Ufficio Reclami. In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 22 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, i reclami saranno gestiti con le modalità di cui all’articolo 10 septies del Regolamento Isvap 24/2008.

L’intermediario e/o l’impresa sono tenuti a dare una risposta scritta al reclamante entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Il reclamante, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, ha inoltre la possibilità  di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma (fax: 06 42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa di assicurazione.

Resta ferma la facoltà per il reclamante di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale (Mediazione di cui al Decreto Legge 69/2013 o Negoziazione di cui al  Decreto Legge 132/2014).

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